Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).
AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI – Sez. A)
PEZZIMENTI NATALE CARMELO, recapiti natale.pezzimenti@assilife.com natale.pezzimenti@pec.it, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000140117 in data 26 Marzo 2007 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ASSILIFE S.r.l., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000742679 in data 03 Gennaio 2024.
COLLABORATORI DEGLI AGENTI
(Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI – Sez. E)
Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’Ivass www.ivass.it https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home
Informazioni Distributore Assicurativo:
Sede legale e Operativa: 20900 MONZA (Mb) via B. Zucchi n.16
Partita Iva IT13278260966 N°REA MB 2714197
Recapiti telefonici: T 039 9467954 mail info@assilife.com pec assilifesrl@pec.it
Sito Internet Istituzionale www.assilifesrl.com qui trovi link a tutti gli altri siti
SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
L’Intermediario agisce in nome e per conto delle Imprese di Assicurazione di seguito elencate:
SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL’ ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
L’intermediario dichiara che:
SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio
assicurativo e liquidata dall’impresa per cui è svolta l’attività.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto
c. i premi pagati all’iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all’impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa stessa con l’intermediario, ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private
Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
Si precisa che:
a) l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge;
b) è facoltà del Contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all’impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all’IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c) è facoltà del Contraente di:
– presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
– avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
Sezione VIII – Informazione sul diritto all’oblio oncologico
Si informa che il contraente (o l’assicurato, qualora non coincidano) può:
a) esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.