Informativa Distributore Assilife

MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).   

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA E SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE 

AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI – Sez. A)

      PEZZIMENTI NATALE CARMELO, recapiti natale.pezzimenti@assilife.com     natale.pezzimenti@pec.it, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000140117 in data 26 Marzo 2007 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della ASSILIFE S.r.l., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000742679 in data 03 Gennaio  2024.

COLLABORATORI DEGLI AGENTI 

      (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti   al RUI – Sez. E)

  1. TOSCANO ELISABETTA, recapiti elisabetta.toscano@assilife.com  iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000132568 in data 01 Giugno 2007  in qualità di collaboratore della ASSILIFE S.r.l., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000742679 in data 03 Gennaio  2024, come su indicato.
  2. SALMOIRAGHI GAUDENZIO, recapiti gasalmo@hotmail.itiscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000132569 in data  01 Giugno 2007 in qualità di collaboratore della ASSILIFE S.r.l., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000742679 in data 03 Gennaio  2024, come su  indicato.

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni. 

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’Ivass www.ivass.it https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home 

Informazioni Distributore Assicurativo:

Sede legale e Operativa: 20900 MONZA (Mb) via B. Zucchi n.16

Partita Iva IT13278260966 N°REA MB 2714197 

Recapiti telefonici:  T 039 9467954 mail info@assilife.com pec assilifesrl@pec.it

Sito Internet Istituzionale www.assilifesrl.com qui trovi link a tutti gli altri siti

SEZIONE  II – INFORMAZIONI  SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

L’Intermediario agisce in nome e per conto delle Imprese di Assicurazione di seguito elencate:

SEZIONE  III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI

  1. L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione 
  2. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera .

SEZIONE  IV – INFORMAZIONI SULL’ ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 

 L’intermediario dichiara che:

  1. NON fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;
  2. Le attività svolte per le caratteristiche del contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate sulla documentazione predisposta per l’osservanza delle procedure normative in vigore.
  3. NON fornisce consulenza su analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
  4. distribuisce in modo esclusivo alcuni prodotti sui propri siti e prodotti delle Compagnie presenti su questo modulo.
  5. NON è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni). 
  6. si attiene al rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni a tutela degli interessi del Contraente.

     SEZIONE  V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 

     L’intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio    

     assicurativo e liquidata  dall’impresa per cui è svolta l’attività.

     SEZIONE  VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c. i premi pagati all’iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all’impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa stessa con l’intermediario, ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

Si precisa che: 

a) l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) è facoltà del Contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’Impresa preponente (secondo le modalità  evidenziate nel DIP aggiuntivo  e riferite all’impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all’IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. 

c) è facoltà del Contraente di:

–    presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

–    avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all’oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l’assicurato, qualora non coincidano) può:

 a) esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;

b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.